Rovina di parti comuni con pericolo per l'incolumità delle persone, a chi incombe obbligo di adottare i necessari provvedimenti?
Cass. pen., sez. I, 28 giugno 2012, n. 25221
Con riguardo agli edifici condominiali che, in talune parti comuni, minaccino rovina, con pericolo per l'incolumità delle persone, l'obbligo giuridico, penalmente sanzionato dall'art. 677 c.p., di adottare i necessari provvedimenti per rimuovere il suddetto pericolo incombe all'amministratore del condominio, salva la possibilità che esso venga a gravare invece, in via autonoma, sui singoli condòmini qualora, per cause accidentali, l'amministratore non possa intervenire con la necessaria urgenza.